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La realizzazione di conglomerati bituminosi riciclati a freddo è una pratica ormai consolidata. L'utilizzo di queste tecniche non però prescindere dall'applicazione delle complesse norme in materia ambientale.
Il riciclaggio a freddo: una pratica diffusa
Il riciclaggio a freddo è oggi pratica diffusa. L'Italia può vantare oltre dieci anni di esperienza in questo settore e un parco macchine primo in Europa e tra i primi nel mondo.
D'altra parte notevoli vantaggi di tipo ambientale insiti nell'applicazione di questa tecnologia non solo non possono essere ignorati ma divengono una scelta obbligata nel contesto di uno sviluppo sostenibile e di una gestione razionale delle risorse e dei costi.
La periodica manutenzione delle nostre strade prevede l'asportazione degli strati ammalorati e l'accumulo del materiale residuo. Tuttavia, con il passare del tempo, l'accumulo di questo materiale è sempre più importante, fino a diventare un onere sia per le imprese che per la stessa collettività: accumulare materiale fresato vuol dire occupare spazi e gestire volumi che per le imprese corrisponde ad un onere economico e gestionale. Anche per la comunità il costo è importante: significa spostare materiale dal cantiere all'impianto e continuare a fare uso di materiali vergine, cioè a sfruttare le cave.
Per questo la tecnica del riciclaggio a freddo è diventata un'alternativa sempre più utilizzata nella riqualificazione delle pavimentazioni stradali: poiché è utile a minimizzare questi oneri.
Si tratta, infatti, di utilizzare il materiale fresato dai vecchi conglomerati bituminosi (ma non solo), e, con questo, ricostituire un conglomerato bituminoso nuovo con un legante freddo come l'emulsione bituminosa o il bitume schiumato.
Nel nuovo conglomerato così realizzato il materiale vergine (cioè "non riciclato") è ridotto al minimo e quindi l'impatto ambientale legato allo sfruttamento delle cave si riduce sensibilmente, come pure impatto dovuto allo smaltimento del materiale "di scarto". Inoltre l'uso del legante freddo, fa sì che anche il consumo energetico sia ridotto ed al contempo si guadagna in sicurezza per il personale addetto all'opera. Si ha, infatti, una notevole diminuzione dei rischi di incidenti per ustioni ed emissioni di fumi o vapori.
Il quadro normativo ambientale
Per trovare corretta ed efficace applicazione queste applicazioni devono tuttavia essere supportate da un'accurata disamina delle complesse norme ambientali di riferimento, in particolare di quelle riguardanti le definizioni di rifiuto e di "non rifiuto".
Nel nostro Paese, a partire dal 1997, l'applicazione delle direttive europee in tema di gestione dei rifiuti ha portato all'emanazione di una lunga serie di atti legislativi che hanno regolamentato un settore che presenta tuttora elevati livelli di criticità. Si è rapidamente arrivati ad un quadro normativo piuttosto complesso e talvolta non del tutto chiaro.
Parlando di riciclaggio a freddo, l'importanza di un'analisi di tale quadro normativo nasce dall'assunto che secondo la normativa nazionale il fresato d'asfalto, dal quale generalmente si producono i conglomerati bituminosi riciclati a freddo, è considerato un rifiuto (v. sentenza Cassazione Sez. III del 29/4/2011, n. 16705) poiché rientra nella fattispecie dei materiali da costruzione e demolizione. Generalmente si tratta di un rifiuto non pericoloso, classificato con il codice CER 191302 (esiste anche il cosiddetto codice "a specchio", CER 19.13.01*, relativo a miscele bituminose contenenti catrame di carbone, che oggi rappresentano una casistica estremamente rara).
Come sarà precisato di seguito, l'assunzione che il fresato d'asfalto sia un rifiuto non è da intendersi valida in senso incondizionato.
Come è noto, la normativa di riferimento in materia di rifiuti è attualmente rappresentata dal D.Lgs. 152/2006, detto anche Testo Unico Ambientale (TUA), che è stato sottoposto, dopo la sua emanazione, a quattro decreti correttivi. Esistono poi una serie di decreti ministeriali (cosiddetti decreti attuativi), che regolamentano in modo più dettagliato alcuni degli aspetti applicativi del D.Lgs. 152/2006; ad esempio, nel D.M. 5 febbraio 1998 sono definiti i criteri per il recupero di rifiuti non pericolosi, secondo le cosiddette procedure semplificate, in virtù delle quali operano generalmente gli impianti fissi di recupero degli inerti da demolizione, che producono aggregati riciclati. Alla stessa stregua, gli impianti fissi di produzione di conglomerato bituminoso a caldo, sono generalmente autorizzati ai sensi del suddetto D.M. 5 febbraio 1998, per il recupero del fresato d'asfalto, utilizzandolo (sebbene in percentuale ridotta) nella produzione di nuovo conglomerato bituminoso a caldo con i sistemi tradizionali.
Ritornando al tema del riciclaggio a freddo, è necessario sgomberare il campo da alcuni dubbi riguardanti le sue implicazioni normative ambientali. A tale scopo è necessarie una breve disamina delle definizioni di rifiuto e di "non rifiuto", derivanti dalla normativa vigente, pur senza la pretesa di trattare in modo esaustivo un argomento così complesso.
Secondo l'art. 183 del D.Lgs. 152/2006, si definisce rifiuto "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi". Da una prima lettura di tale definizione, appare di fondamentale importanza capire in quale caso nasce "l'obbligo di disfarsi" di una certa sostanza o oggetto. Per i materiali derivanti dalle attività di costruzione e demolizione, compresi quelli derivanti dalla demolizione di pavimentazioni stradali, tale obbligo è ormai acclarato, in virtù di una giurisprudenza molto ricca e sostanzialmente omogenea (citiamo le recenti sentenze della Cassazione Sez. III del 29/4/2011, n. 16705 e n. 16727). Da tali considerazioni deriva l'obbligo che qualsiasi attività di recupero di tali materiali è un'attività di gestione di rifiuti, sottoposta alle normative in materia, e deve essere effettuata da soggetti ed impianti appositamente autorizzati o abilitati.
Seppure in un contesto di sostanziale assoggettamento dei materiali da demolizione alla fattispecie dei rifiuti, in alcune applicazioni del riciclaggio a freddo esistono delle condizioni particolari in cui tali obblighi non sussistono.
Quest'ultima asserzione trova origine nell'art. 184 c. 3 del D.Lgs. 152/2006, in cui si specifica che: sono rifiuti speciali...omissis... i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis. Proprio l'articolo 184-bis, contiene al comma 1 la definizione di sottoprodotto, nella quale sono elencate una serie di condizioni che, se soddisfatte, consentono di escludere un determinato materiale dalla nozione di rifiuto; riportiamo di seguito la definizione testuale.
E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non e' la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
L'onere di provare il rispetto delle condizioni suddette è a carico del soggetto produttore; a tal fine è quindi necessario che quest'ultimo predisponga una serie di documenti ed atti (progetti, relazioni, contratti ecc.) dai quali si evinca il rispetto della definizione di sottoprodotto e la certezza del riutilizzo del materiale. La mancanza di una sola delle condizioni previste comporta l'assoggettamento alla disciplina sui rifiuti e, di conseguenza, la possibilità di incorrere in pesanti sanzioni, in caso di violazioni delle norme in materia.
Tornando alle operazioni di riciclaggio a freddo, le implicazioni in tema di gestione dei rifiuti e le conseguenti modalità di conduzione delle attività, sono differenti secondo i casi applicativi; schematizzando, sono state identificate tre casistiche generali, di seguito descritte.
1) Riciclaggio diretto "in site" della pavimentazione esistente mediante riciclatrice:
Tale operazione si realizza utilizzando un "treno di riciclaggio", in cui la vecchia pavimentazione è rigenerata direttamente, attraverso un unico passaggio della riciclatrice (es. Wirtgen WR 2000), che la frantuma e la miscela ai nuovi leganti. In questo caso non si verifica produzione né di rifiuti, né di sottoprodotti: la vecchia pavimentazione si rigenera in situ senza produzione di alcun materiale di risulta o in esubero.
Resta inteso che il fresato in esubero, quale ad esempio quello proveniente dalla scarifica del vecchio tappeto di usura ed eventualmente del binder, deve essere gestito come un rifiuto (trasportato con gli appositi formulari, da parte di ditte iscritte all'Albo Gestori Ambientali, ad impianti autorizzati ecc.).
2) Riciclaggio della pavimentazione esistente mediante impianto mescolatore semi-mobile:
Come descritto nella sezione precedente il riciclaggio a freddo può essere eseguito utilizzando un impianto mescolatore, come il Wirtgen KMA 220, che viene posizionato all'interno del cantiere ai fini dell'intervento di rifacimento di una pavimentazione ammalorata.
A tal fine, l'intervento prevede una prima fase di fresatura della vecchia pavimentazione ed il suo accatastamento all'interno dell'area di cantiere. Successivamente, il fresato viene lavorato nel KMA, nel quale viene mescolato ai leganti ed agli inerti necessari per la correzione granulometrica.
In questo caso, è evidente che il fresato impiegato nella produzione del nuovo conglomerato bituminoso, riciclato a freddo, soddisfi la definizione di sottoprodotto e possa quindi essere escluso dalla normativa sui rifiuti; una rapida lettura dell'art. 184-bis, sopra riportato, consente di verificare la correttezza di tale assunzione.
E' tuttavia consigliabile, al fine di poter sostenere la correttezza della procedura applicata, disporre preventivamente della documentazione a supporto (progetto, procedure, contratti di appalto ecc.); ad esempio, deve risultare chiaramente che il fresato riutilizzato in cantiere sia compatibile dal punto di vista ambientale (è opportuna l'esecuzione di test di cessione, secondo i criteri del D.M. 5/2/1998 e s.m.i.).
E', inoltre, opportuno che il fresato d'asfalto abbia, fin dalla sua produzione (fresatura), una pezzatura tale da non richiedere ulteriori trattamenti, quali la frantumazione, che potrebbero condurre ad un'ipotesi di attività di recupero di rifiuti non autorizzata (come ribadito nella recente sentenza della Cassazione Sez. III n. 888 del 27/4/2011).
Infine, è consigliabile posizionare l'impianto mobile all'interno del cantiere, in modo da minimizzare gli impatti derivanti dagli automezzi utilizzati per il trasporto del fresato, ma soprattutto ai fini di una migliore "sostenibilità normativa" della pratica del riutilizzo.
Eventuale fresato in esubero o non conforme alle condizioni sopra descritte deve essere gestite come rifiuto.
3) Costruzione di una nuova pavimentazione con riciclaggio a freddo
Ai fini della realizzazione di nuove opere, in cui del fresato bituminoso proveniente da altri cantieri deve essere riciclato in sito, è necessario operare nel rispetto delle norme sul recupero di rifiuti.
A tal fine esistono due possibili alternative, fondate su altrettanti regimi normativi:
A. PROCEDURA ORDINARIA: utilizzo di impianti mobili di recupero (riciclatrici o mescolatori) preventivamente autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006, art. 208 c. 15, per operazioni di recupero R13 (messa in riserva) ed R5 (riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche).
B. PROCEUDE SEMPLIFICATE: operazioni di recupero R13 ed R5 condotte secondo gli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006, dettagliatamente regolamentate nel D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.
In entrambi i casi, il trasporto del fresato dai cantieri di produzione a quello di destinazione, deve essere eseguito con automezzi idonei ed autorizzati al trasporto di rifiuti e con apposito formulario di identificazione del rifiuto (F.I.R.).
Nelle procedure ordinarie (caso A), avendo a disposizione un impianto mobile già autorizzato al recupero di rifiuti, è necessario comunicare dell'inizio della singola campagna di recupero R5 alla Regione (o Provincia ove la Regione abbia conferito tali deleghe) territorialmente competente, con un preavviso di almeno sessanta giorni, allegando l'apposita relazione tecnica, illustrativa delle attività di recupero previste. Qualora, trascorso il termine suddetto l'Ente non abbia rilevato elementi ostativi, sarà possibile avviare le attività di riciclaggio in sito.
E' necessario individuare un'area, all'interno del cantiere, da adibire alla messa in riserva (R13) del fresato d'asfalto proveniente dai diversi siti di produzione (cantieri stradali ecc.) o da altri impianti di messa in riserva autorizzati, da sottoporre alle successive operazioni di recupero (R5), avente caratteristiche tali da evitare impatti sul sottosuolo; deve quindi essere attrezzata con superfici impermeabili nonché con altri accorgimenti finalizzati alla riduzione dei diversi impatti ambientali, quali l'emissione di polveri.
Prima dell'inizio delle attività, è inoltre necessario verificare l'idoneità del fresato ai fini del suo recupero in sito, mediante caratterizzazioni di base e test di cessione sui diversi lotti da recuperare, secondo le indicazioni del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.
Nel caso delle procedure semplificate (B), ossia per le operazioni di recupero del fresato in procedura semplificata, è necessario dare comunicazione di inizio delle attività di recupero, corredata da dettagliata relazione tecnica, alla Provincia territorialmente competente. Le operazioni di recupero del fresato possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla suddetta comunicazione.
Ai fini della determinazione delle quantità massime di rifiuti recuperabili annualmente e delle prescrizioni da seguire nell'esecuzione dell'attività, occorre fare riferimento al D.M. 5 febbraio 1998, come modificato dal D.M. 186/2006.
Pur essendo definito "procedura semplificata", tale regime normativo non esula dal dover rispettare adempimenti, quali la tenuta dei registri di carico e scarico, la presentazione della denuncia annuale al catasto dei rifiuti (MUD), l'esecuzione di test di cessione sui diversi lotti di rifiuto da recuperare, la realizzazione di un'area di messa in riserva con sistemi di raccolta delle acque meteoriche, secondo quanto prescritto dal D.M. 5/02/1998 e s.m.i.
E' opportuno ricordare che a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 (art. 2, c. 24) che stabilisce l'obbligo per alcune categorie di soggetti di installazione ed utilizzo di apparecchiature elettroniche, ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti, della Legge 3 agosto 2009, n. 102 (art. 14-bis), che affida al Ministero dell'Ambiente la realizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti speciali e del D.M. 17 dicembre 2009, col quale si istituisce il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, è in corso di attivazione il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti).
Si tratta di un sistema elettronico che consente la tracciabilità informatica dell'intera filiera dei rifiuti speciali, sfruttando anche le tecnologie di posizionamento satellitare, consentendo di seguire il rifiuto lungo tutto il suo percorso. Si tratta di una vera e propria rivoluzione del settore che probabilmente renderà, nella prima fase di attuazione, ancor più oneroso l'impegno delle aziende nella gestione dei rifiuti, modificando radicalmente un MO che si era ormai consolidato. La trattazione del SISTRI, sistema soggetto a precise procedure, piuttosto articolate, non è oggetto del presente documento.
La macchina
Il riciclaggio a freddo (cioè senza riscaldamento preventivo dell'aggregato) con macchinario Wirtgen può avvenire, come detto, in situ con macchine riciclatrici WR o in impianto mobile KMA. In questa sede si descrive brevemente solo quest'ultimo.
Da un punto di vista tecnico il KMA 220 unisce incontrastate doti di versatilità e trasportabilità, a quelle di elevata capacità di produzione (fino a 220 t/h); a ciò si aggiunge la possibilità di confezionare svariate tipologie di miscele con un perfetto controllo qualitativo. Si possono infatti produrre dai misti cementati (da vari materiali) ai riciclati a freddo con emulsione bituminosa o bitume schiumato.
L'impianto è dotato di due tramogge e di sistemi di pesatura e dosaggio a volume. Due saracinesche all'uscita del dosatore convogliano il materiale di partenza sul nastro che ne rileva il peso per mezzo della bilancia integrata; il tutto viene addotto al mescolatore dove acqua e legante sono aggiunti in funzione del peso del materiale di partenza. I leganti idraulici vengono dosati tramite coclee pesatrici e quelli bituminosi attraverso flussometri. Centraline di controllo tutelano rigorosamente il rispetto della miscela di progetto. Il sistema di controllo gestisce tutte le operazioni in modo automatizzato e qualsiasi anomalia o mancanza di materiale viene rilevata arrestando l'impianto.
Un'ulteriore applicazione: l'inertizzazione dei rifiuti mediante impianto mobile KMA
Merita un capitolo a parte l'applicazione dell'impianto KMA nel trattamento di inertizzazione di rifiuti o terreni contaminati.
I processi di inertizzazione, detti anche di stabilizzazione/solidificazione, sono impiegati per il trattamento di una vasta gamma di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ai fini di conseguire una riduzione del rilascio di contaminanti verso l'ambiente.
La mobilità degli inquinanti presenti nel rifiuto viene ridotta attraverso una duplice azione di fissazione chimica e strutturale del rifiuto all'interno di una matrice inerte.
Essi constano di due fasi, così definite dalla US-EPA (Environmental Protection Agency):
• Stabilizzazione: l'insieme di tecniche in grado di ridurre il potenziale pericoloso del rifiuto attraverso la conversione dei contaminanti nella loro forma meno solubile, meno mobile e meno tossica;
• Solidificazione: l'insieme di tecniche che operano la trasformazione del rifiuto in una massa solida ad alta integrità strutturale.
Le tecnologie applicate per l'inertizzazione di rifiuti possono essere così raggruppate:
• Stabilizzazione/solidificazione con leganti idraulici a base di reagenti inorganici, quali cemento, calce, argilla, ecc.
• Stabilizzazione/solidificazione a base di reagenti organici, quali materie termoplastiche, polimeri (soprattutto sistemi urea/formaldeide), composti macroincapsulanti.
Con i suddetti processi si ottiene una riduzione sia della superficie di contatto tra il rifiuto e le acque di percolazione sia della mobilità dell'inquinante nel rifiuto per effetto della sua fissazione (chimica e fisica).
In linea generale, le fasi che caratterizzano un processo di stabilizzazione/solidificazione sono le seguenti:
• Classificazione iniziale, indispensabile per selezionare i rifiuti idonei al trattamento da quelli meno adatti.
• Eventuale pretrattamento, che può essere costituito da diversi processi, sia fisici, sia chimici.
• Miscelazione del rifiuto con i reagenti, tramite reattori operanti sia in batch sia in continuo.
• Smaltimento-recupero del rifiuto, la cui destinazione finale è normalmente costituita da discarica controllata o operazioni di recupero (in alternativa il materiale può essere riutilizzato in sito, purché a determinate condizioni).
Le metodiche con cui realizzare gli interventi di stabilizzazione/solidificazione in situ possono essere diverse (es. jet-grouting, impianti mescolatori, area mixing con riciclatrici ecc.). L'applicazione dell'impianto in oggetto per il trattamento di terreni contaminati o altri rifiuti palabili è possibile in considerazione delle sue caratteristiche costruttive; trattandosi di un impianto mescolatore, può essere utilizzato proprio per la miscelazione dei rifiuti ai leganti/additivi necessari per la loro inertizzazione.
I materiali da trattare, che devono avere caratteristiche granulari, sono caricati con pala o escavatore meccanico nel dosatore e trattati nel mescolatore con l'aggiunta di percentuali note di leganti come cemento, calce, polimeri ecc.
Le categorie di rifiuti trattabili con l'impianto in esame sono le seguenti:
- scorie di fusione metalli;
- terre ghiaiose e sabbiose, con percentuali di limo e argilla limitate, contaminate da metalli pesanti o altri contaminati;
- asfalti e sottofondi stradali contaminati da idrocarburi pesanti o IPA (recuperabili con bitume).
E' sconsigliabile con l'impianto mescolatore descritto, effettuare il trattamento di materiali non friabili, materiali bagnati, materiali non palabili, terreni argillosi, materiali metallici, plastica, legno; in generale, l'impianto non consente di trattare materiali con pezzatura superiore a 45 mm, quindi, qualora necessario, occorrerà preventivamente procedere a monte dell'impianto alla vagliatura/riduzione granulometrica dei materiali in ingresso.
I leganti più idonei e le relative percentuali dovranno essere determinati caso per caso in funzione della tipologia di materiali da trattare e delle concentrazioni di contaminanti presenti.
Ai fini della realizzazione dei trattamenti descritti, è necessario che l'impianto sia preventivamente autorizzato per il trattamento di rifiuti, ai sensi dell'art. 208 c. 15 del D.Lgs. 152/2006. In alternativa, è possibile un utilizzo dell'impianto nell'ambito di un progetto di bonifica o di messa in sicurezza permanente, autorizzato ai sensi dell'art. 242 c. 7 del D.Lgs. 152/2006.
di Alessandro Parise (Responsabile Tecnico Ambientale - CGS CONSOLIDAMENTI)
e Marco Garofalo (Product Application and Marketing - WIRTGEN MACCHINE)















