Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento: analisi delle misure introdotte dal D.Lgs. 128/2010 per garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente.
Con il D.Lgs. 128 del 29 giugno 2010, entrato in vigore il 26 agosto 2010, è stato approvato un nuovo decreto correttivo del D.Lgs. 152/2006 (c.d. "testo unico" o "codice" ambientale). Il decreto è identificato come terzo correttivo al Testo Unico Ambientale (TUA), poichè in precedenza il D.Lgs. 152/2006 era già stato modificato dal D.Lgs. 4/2008 e dal D.L. 208/2008, convertito con modifiche dalla L. 13/2009. Il decreto in esame contiene rilevanti novità in diverse materie, quali principi generali, valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), autorizzazione ambientale integrata (AIA) ed emissioni in atmosfera, in quanto ha apportato diverse modifiche rispettivamente alle Parti I (Disposizioni comuni), II (VAS - VIA - IPPC) e V (Emissioni in atmosfera) del D.Lgs 152/2006 recante "Norme in materia ambientale".
In particolare, sono significative le modifiche in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), che, per la prima volta, viene inserita in maniera organica nel Testo Unico Ambientale, allo scopo di far convergere in un unico testo normativo le disposizioni riguardanti le diverse autorizzazioni in materia ambientale, la verifica dell'impatto ambientale di nuovi progetti e opere, ed inoltre il collegamento tra le relative procedure amministrative.
Altrettanto importanti sono le novità in materia di VAS e di VIA e, soprattutto, di emissioni in atmosfera, settore nel quale vengono riviste anche importanti definizioni contenute nella precedente normativa, con conseguenze pratiche di notevole rilevanza. Le modifiche alla Parte V hanno determinato il passaggio da un regime di "autorizzazione degli impianti", ad uno di "autorizzazione degli stabilimenti", con conseguenze su diverse disposizioni del Titolo I; è stato inoltre rivisto il sistema delle deroghe e modificato il Titolo II sugli impianti termici civili.
Per quanto riguarda il regime transitorio ed i tempi di adeguamento, l'art. 4 del D.Lgs. 128/2010, stabilisce che le Regioni e le Province autonome abbiano 12 mesi di tempo (entro il 26 agosto 2011) per adeguare il proprio ordinamento ai principi introdotti dalle nuove disposizioni.
La Parte II del D.Lgs. 152/2006, ovvero quella riguardante le procedure di VIA, VAS e IPPC, è la parte finora maggiormente sottoposta alle modifiche normative intervenute nel corso di questi anni: il II correttivo (D.Lgs. 4/2008) aveva, infatti, interamente abrogato e riscritto la suddetta Parte II.
Nello specifico, le norme del recente decreto relative alla Parte II costituiscono recepimento ed attuazione delle seguenti direttive (cfr. art. 4 TUA):
- Dir. 2001/42/CE - valutazione impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente (VAS);
- Dir. 85/337/CEE - valutazione impatto ambientale di progetti pubblici e privati (VIA);
- Dir. 2008/1/CE - prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC).
Con questo articolo intendiamo soffermarci sulle modifiche apportate dal D.Lgs. 128/2010 alla disciplina di settore riguardante la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) contenuta nella Parte II del D.Lgs. 152/2006 - TUA in particolare, l'AIA.
Analizziamo di seguito le principali modifiche apportate alla suddetta disciplina.
Procedimento per il rilascio dell'AIA
Un'Autorizzazione Integrata Ambientale può valere per uno o più impianti, o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e diretti dal medesimo gestore.
L'autorità competente per il rilascio dell'AIA (art. 7) è il Ministero dell'Ambiente per gli impianti di competenza statale indicati nell'All. XII; oppure. per gli altri impianti IPPC, l'autorità individuata dalla Regione o Provincia autonoma interessata.
La domanda deve tracciare in una relazione tecnica i dati relativi all'impianto, che possono essere descritti anche in una sintesi non tecnica.
Il nuovo art. 29-ter indica i contenuti minimi della domanda di AIA. In particolare, questa deve specificare all'autorità competente tutte le informazioni principali relative all'impianto da autorizzare quali: il tipo di impianto, la sua portata, l'ubicazione, le materie prime e ausiliarie, le sostanze e l'energia usate o prodotte dall'impianto, il tipo e l'entità delle emissioni, ecc.
Possono essere utilizzate, ai fini della presentazione della domanda, le informazioni e le descrizioni fornite secondo un rapporto di sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste sui rischi di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali, o secondo la norma internazionale UNI EN ISO 14001; posso essere impiegati anche i dati prodotti per i siti registrati secondo il Regolamento comunitario EMAS, nonché altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa, a patto che rispettino uno o più dei requisiti richiesti per la domanda integrata. Tali informazioni possono essere incluse o allegate alla domanda.
Tra le novità inserite dal D.Lgs. 128/2010 (cfr. art. 29 ter, c. 4 D.Lgs. 152/2006) nell'ambito della procedura autorizzativa, si segnala la definizione dei tempi per l'esame della domanda da parte dell'Autorità competente, la quale:
- entro 30 gg. dalla presentazione della domanda verifica la completezza della documentazione presentata;
- nel caso la domanda e la documentazione allegata risultino incomplete, potrà chiedere apposite integrazioni, entro un termine non inferiore a 30 gg.
La domanda di AIA si intende ritirata nel caso in cui il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti entro il termine indicato dall'autorità.
Qualora le integrazioni richieste siano particolarmente complesse è prevista la possibilità di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa.
L'autorità competente, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, comunica al gestore la data di avvio del procedimento.
È prevista una procedura di informazione e partecipazione del pubblico e si concedono 30 giorni di tempo per la presentazione di osservazioni all'autorità competente da parte di tutti i soggetti interessati.
A tale scopo, entro 15 giorni dalla comunicazione, il gestore ha l'obbligo di pubblicare a sue spese su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale, ovvero a diffusione nazionale nel caso di progetti che ricadono nell'ambito delle competenze statali, un annuncio contenente le seguenti informazioni: indicazione della localizzazione dell'impianto, del proprio nominativo, e del luogo ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni. Altra novità del decreto è la previsione che tali informazioni siano anche pubblicate dall'autorità competente nel proprio sito web.
Lo strumento di coordinamento tra tutti i soggetti pubblici interessati (amministrazioni competenti in materia ambientale per l'esercizio degli impianti) è la conferenza dei servizi, che deve concludersi entro 60 gg. dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati. L'art. 29-quater, comma 5, ne reintroduce l'obbligatorietà nel procedimento per giungere alla decisione finale sul rilascio dell'AIA (in precedenza, la conferenza dei servizi era stata resa facoltativa dal D.Lgs. 4/2008).
Acquisite le determinazioni delle predette amministrazioni e considerate le eventuali osservazioni dei soggetti interessati, l'autorità competente rilascia, entro 150 giorni dalla presentazione della domanda (o entro 180 giorni nel caso di sospensione dovuta a richieste integrative), un'autorizzazione contenente le condizioni che garantiscono la conformità dell'impianto ai requisiti previsti dal decreto, o nega tale autorizzazione in caso di non conformità ai requisiti stessi.
Come documenti di riferimento per il rilascio dell'AIA vengono individuati i BREF (BAT Reference Documents) pubblicati dalla Commissione Europea e le linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili emanate con uno o più decreti dal Ministro dell'ambiente (art. 29 bis).
Le modifiche in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
L'Autorizzazione Integrata Ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'Allegato VIII al TUA come modificato dal D.Lgs. 128/2010, e prevede misure tese ad evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese anche le misure relative ai rifiuti, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente.
La direttiva IPPC è stata inizialmente recepita in Italia attraverso l'emanazione del D.Lgs. 372/1999, che disciplinava il rilascio, il rinnovo e il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti esistenti ai fini dell'adeguamento del loro funzionamento alle disposizioni dettate dal decreto, escludendo dal campo di applicazione i nuovi impianti.
Sono state emanate successivamente alcune disposizioni volte a completare la disciplina sull'autorizzazione integrata ambientale ed infine, con il D.Lgs. 59 del 18 febbraio 2005, che ha abrogato e sostituito il precedente D.Lgs. 372/1999, si è data attuazione integrale alla citata Direttiva IPPC 96/61/CE, estendendo la procedura autorizzatoria anche ai nuovi impianti. Come già evidenziato, il decreto correttivo (art. 2) ha introdotto la normativa dell'AIA e relativi allegati nel TUA (Parte II, Titolo III bis) con il recepimento della nuova Dir. 2008/1/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) e la conseguente abrogazione del precedente D.Lgs. 59 del 18 febbraio 2005.
Il D.Lgs. 128/2010 ha infatti introdotto un nuovo Titolo III bis nella Parte II del TUA, rubricato appunto "L'autorizzazione integrata ambientale".
La disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle categorie di attività industriali elencate all'Allegato VIII prevede il rilascio, il rinnovo e il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti soggetti alla normativa, nonché le modalità di esercizio degli stessi.
Per quanto riguarda i contenuti, tra le modifiche più rilevanti è da segnalare senz'altro l'estensione della figura del gestore dell'impianto IPPC, che comprende ora, oltre a chi detiene o gestisce l'impianto, come previsto dalla precedente normativa, anche i soggetti che dispongono di "un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dell'impianto" (art. 5 - lett. r-bis).
Per il resto il decreto si limita a rendere organica la materia e ad inserirla nel codice, mantenendo una piena e continua operatività delle disposizioni trasposte: inserimento del nuovo titolo "Autorizzazione integrata ambientale", e indicazione dei contenuti minimi della domanda di AIA da presentare all'autorità competente con tutte le informazioni principali relative all'impianto da autorizzare (art. 29-bis e ss. TUA) prevedendo anche, in taluni progetti, le interazioni necessarie con le disposizioni sulla VIA, anch'esse modificate dal D.Lgs. 128/2010.
Con il nuovo decreto vengono individuate, nell'ambito della procedura di Valutazione, modalità di semplificazione e coordinamento delle procedure autorizzative in campo ambientale (art. 10), comprese quelle previste in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, in modo tale che la procedura per il rilascio dell'AIA sia coordinata all'interno del procedimento di VIA.
L'AIA è il provvedimento autorizzativo necessario per l'esercizio di un impianto rientrante fra quelli di cui all'Allegato VIII del TUA, il cui scopo, come indicato nella lettera c) dell'art. 4 comma 4 introdotta dal D.Lgs. 128/2010, consiste nella previsione di misure volte a evitare o ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese anche le misure relative ai rifiuti, in modo da conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).
Mediante l'emanazione del provvedimento di AIA si vuole garantire un livello elevato di protezione generale dell'ambiente nell'ambito di una procedura complessiva in cui ogni fattore ambientale da tutelare venga preso in considerazione.
Nel provvedimento di AIA confluiscono numerose autorizzazioni rilasciate in via autonoma, quali l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari); l'autorizzazione allo scarico; l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti; l'autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT e quella relativa all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (vedi Allegato II Art. 9 - Allegato IX Parte II - Elenco delle autorizzazioni ambientali già in atto, sostituite dall'autorizzazione integrata ambientale).
Le procedure di AIA avviate prima del 26 agosto 2010 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 128/2010) si concludono in base alle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento (art. 4).
Contenuto dell'autorizzazione
Ogni AIA concessa deve includere le modalità previste per la protezione dell'ambiente nel suo complesso, nonché l'indicazione delle autorizzazioni sostituite.
Infatti, come già specificato, le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX, secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative normative di settore. In particolare, l'AIA sostituisce la comunicazione per le operazioni di recupero rifiuti di cui all'art. 216 D.Lgs. 152/2006, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure semplificate previste dal capo V del TUA.
L'autorizzazione deve includere i valori limite di emissione (VLE) fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle elencate nell'All. X, nonché i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico.
Per il resto rimangono invariate le altre disposizioni previste dalla precedente normativa IPPC in materia di modifica degli impianti, di variazione del gestore, di rispetto delle condizioni contenute nell'AIA, nonché in relazione alla disciplina sanzionatoria.
Il gestore avrà l'obbligo di raccogliere tutti i dati relativi ai controlli (art. 29 Decies) delle emissioni richiesti dall'AIA secondo le modalità e le frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa e di trasmetterli all'Autorità competente e ai Comuni interessati.
Le ARPA territoriali sono demandate all'effettuazione delle ispezioni ed alla trasmissione degli esiti all'Autorità Competente.
I gestori degli impianti IPPC (All. VIII) trasmettono all'autorità competente e al Ministero dell'ambiente, tramite l'ISPRA, entro il 30 aprile di ogni anno, i dati relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo dell'anno precedente (art. 29 Undecies).
L'Autorità competente provvede ogni 5 anni al rinnovo (art. 29 octies) delle condizioni dell'AIA con conseguente riesame dei dati, confermandole o aggiornandole.
Il gestore, 6 mesi prima della scadenza, invia all'autorità competente una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni. Fino alla pronuncia dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base della precedente AIA.
Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, risulti certificato secondo la norma internazionale UNI EN ISO 14001, ovvero registrato ai sensi del Regolamento comunitario EMAS, il rinnovo è effettuato rispettivamente ogni 6 oppure ogni 8 anni.















